Green Pass, privacy e visite in cantina: cosa prevede il decreto legge valido dal 6 agosto 2021

Le nuove misure del Governo: tutte le regole da rispettare dai visitatori e dai titolari delle attività ricettive

Green Pass, privacy e visite in cantina cosa prevede il decreto legge valido dal 6 agosto 2021

Serve il Green Pass per le visite in cantina? La risposta arriva dal Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che determina i criteri di accesso da parte di visitatori ed enoturisti, pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.175  23 luglio 2021) e valido dal 6 agosto 2021. Il provvedimento varato dal Governo riguarda, più in generale, le “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

SERVE IL GREEN PASS PER VISITARE LE CANTINE ITALIANE?

La risposta ai tanti winelovers, ma anche ai professionisti del settore del vino interessati a visitare le aziende, sono racchiuse all’articolo 3 del Decreto legge. Il testo in vigore recepisce alcune modifiche al DL 22 aprile 2021, n. 52, a sua volta ritoccato dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Le cantine non vengono menzionate esplicitamente, ma il provvedimento riguarda attività assimilabili. In sostanza, si rende obbligatorio l’«impiego di certificazioni verdi Covid-19» per le aree chiuse, anche in cantina. L’ingresso «è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19».

Le attività menzionate sono i «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi».

GREEN PASS IN CANTINA ANCHE IN ZONA GIALLA, ARANCIONE E ROSSA

E ancora: «Centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici».

Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, «laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone». Come recita ancora il Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, «le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

GREEN PASS E PRIVACY

Capitolo a parte quello della privacy dei clienti delle attività, comprese le cantine italiane, ai tempi del Green Pass. «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’Economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – recita ancora il DL – sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti».

Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni».

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute, mediante ordinanza, può infine «definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo».

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