Dpcm 24 ottobre 2020: nuove regole per scuola, lavoro, locali, palestre e ristoranti

Inutili le richieste di tenere aperti gli esercizi sino alle 23. Coldiretti: “Danni per l’agroalimentare”

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 24 ottobre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tutta la giornata di ieri e ancora oggi le Regioni avevano proposto al governo di lasciare aperti i locali fino alle 23. Non è andata così e la conferma è arrivata in occasione della conferenza stampa odierna.

In sintesi: didattica a distanza per le scuole superiori anche oltre il 75%, chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. A differenza della prima bozza, i locali potranno però stare aperti la domenica, come richiesto dai governatori delle Regioni.

Il governo sta quindi accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Le nuove misure saranno in vigore da domani al 24 novembre.

COLDIRETTI: “UN MILIARDO DI PERDITE”
La chiusura anticipata alle 18 e lo smart working avrà un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento, fa sapere Coldiretti.

“Un drastico crollo dell’attività che – sottolinea Coldiretti – pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato”.

LE NUOVE NORME INTRODOTTE DAL DPCM 24 OTTOBRE 2020

  • LOCALI
    Per tutta la giornata di ieri e ancora oggi le Regioni avevano proposto al governo di lasciare aperti i locali fino alle 23 e in qualche caso i governatori avevano proposto di “scambiare” questa richiesta con una didattica a distanza alle superiori al cento per cento, circostanza che l’esecutivo voleva evitare.Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) “sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

    Dopo le 18 “è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”. Resta consentita “senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”.

  • SCUOLE SUOPERIORI
    Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. Nella bozza circolata ieri invece era prevista “una quota pari al 75 delle attività” in dad, ma nella versione definitiva l’articolo è stato riscritto prevedendo “una quota pari almeno al 75% delle attività”.Una formula che, di fatto, va incontro alle diverse Regioni che avevano chiesto di portare la Dad al 100%. Ora la palla passa in mano alle autonomie scolastiche, saranno i presidi a decidere la quota di Dad: da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni con disabilità e i Bes, ovvero i bisogni educativi speciali.
  • SMART WORKING
    “È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori privati”.
  • CHIUSI CINEMA, TEATRI E PALESTRE
    Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse- Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni.
  • CHIUSI GLI IMPIANTI SCIISTICI
    Il dpcm prevede la chiusura degli impianti sciistici. “Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
  • SPOSTAMENTI
    La versione definitiva del Dpcm “raccomanda fortemente” di “non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.Rispetto all’ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi “dal Comune di residenza, domicilio o abitazione”. Il punto, nel corso delle riunioni di ieri, era stato tra i più discussi anche perché nel governo circolava l’ipotesi del divieto di spostamenti tra le Regioni. Divieto che, nel testo firmato da Conte, non viene introdotto.
  • CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI
    Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del decreto è infatti saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza. Alla lettera z dell’articolo 1 del testo circolato ieri, infatti, si affermava che “è sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione alla professione, ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile, fatte salve le procedure in corso”.
  • DISABILI
    “Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”.

Il Dpcm 24 ottobre 2020 contiene le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

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