Multa Antitrust sito app Bernabei 400 mila euro, prezzi promozioni non reali

Multa Antitrust sito app Bernabei: 400 mila euro, prezzi promozioni non reali

IN BREVE
  • L’AGCM ha sanzionato Bernabei Srl e Bernabei Liquori Srl con 400 mila euro per pratica commerciale scorretta riguardante la comunicazione dei prezzi e delle promozioni.
  • La pratica scorretta include l’indicazione di prezzi promozionali uguali o superiori ai prezzi più bassi degli ultimi 30 giorni.
  • L’Antitrust ha identificato due filoni: pubblicizzazione ingannevole dei prezzi e uso di liste barrate per far percepire convenienza.
  • Le società devono comunicare entro 60 giorni le misure adottate per ottemperare alla diffida e il pagamento della multa avviene entro 30 giorni dalla notifica.
  • L’AGCM considera la diffusione della pratica tramite sito e app come amplificatore dell’ingannevolezza della comunicazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nota come Antitrust, ha irrogato una multa complessiva di 400 mila euro, in solido, a Bernabei Srl e Bernabei Liquori Srl per pratica commerciale scorretta legata alla comunicazione dei prezzi e delle promozioni. Il tutto sull’e-commerce www.bernabei.it e sull’app Bernabei. Il procedimento riguarda bevande alcoliche e non alcoliche vendute online. E, per alcuni profili, anche nei punti vendita fisici riconducibili alle società.

LE DUE CONDOTTE CONTESTATE: “PROMO” NON COERENTI E LISTINI NON EFFETTIVI

Secondo l’AGCM la pratica è “unitaria” e si articola in due filoni. Il primo riguarda la pubblicizzazione come “promozionali” di prezzi maggiori e/o uguali al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, elemento che la normativa europea sui prezzi usa come riferimento per rendere comprensibile una riduzione di prezzo.

Il secondo filone riguarda la presentazione di prezzi “pieni” o “di listino” barrati, indicati come base di confronto per far percepire la convenienza, ma mai applicati o applicati in modo del tutto marginale o residuale fuori dalle promo.

IL PUNTO CHIAVE: IL “PREZZO PIÙ BASSO” DEVE ESSERE LA BASE REALE DELLO SCONTO

Nel provvedimento l’Autorità insiste su un passaggio centrale: indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni non basta, se poi la riduzione non è realmente costruita su quel prezzo. La semplice esposizione del prezzo più basso, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale valore, può risultare ingannevole. Perché trasforma in annuncio di riduzione qualcosa che riduzione non è, o non è nei termini percepiti dal consumatore.

CLAIM PROMO E PERCENTUALI DI SCONTO: L’EFFETTO “AGGANCIO” SUL CONSUMATORE

L’Autorità collega la contestazione alla presenza di claim e formule che enfatizzano la convenienza. In alcuni casi, di percentuali di sconto esplicite. Nel testo sono riportati esempi di messaggi. Come «Vini e liquori scontati del 30% e oltre» e l’invito ad «afferra l’extra-sconto del -30%», ritenuti idonei a far credere a uno specifico vantaggio sul prezzo più basso dei trenta giorni. Anche quando, secondo l’AGCM, quel vantaggio non esiste. Perché il prezzo promozionale è pari o superiore al minimo del periodo.

ESEMPI DI PRODOTTI: VINI, SPUMANTI E PREZZI ESPOSTI IN PAGINA

Nel provvedimento compaiono esempi puntuali di pagine e schede prodotto, con indicazioni affiancate di prezzo attuale, “prezzo più basso” e “prezzo di listino”. Tra i casi citati: «Ribolla Gialla Baloc 2024» con 6,60 euro, «Prezzo più basso: 6,50 € – Prezzo di listino: 11,90 €». «Müller Thurgau Boem 2023» a 6,10 euro, con «Prezzo più basso: 5,80 € – Prezzo di listino: 11,90 €». «Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018» a 6,50 euro, con «Prezzo più basso: 6,20 € – Prezzo di listino: 10,80 €».

Il punto non è il singolo scostamento numerico, ma l’impianto comunicativo. La presenza del listino barrato e dei claim di sconto rende più immediata la percezione di un ribasso significativo.

IL NODO DEL “LISTINO BARRATO”: PREZZO “TEORICO” E NON PRATICATO

Sul secondo filone, l’Antitrust ricostruisce una differenza tra prezzi realmente praticati e prezzi di listino mostrati come barrati. Nelle risultanze ispettive viene riportato che, per la determinazione dei prezzi, esisterebbero prezzi continuativi usati normalmente in assenza di promo. E un listino definito a inizio anno per posizionamento.

In un passaggio del verbale ispettivo si legge che i listini sarebbero «teorici» e che i prezzi “popular” e “promo” verrebbero determinati in relazione al prezzo teorico di listino, base di calcolo. È su questa dinamica che l’Autorità concentra la contestazione. Perché un prezzo teorico esposto come barrato può funzionare da ancora psicologica, anche se nella pratica il prodotto non viene venduto davvero a quel livello.

LE ISPEZIONI E LA “POLITICA UNICA” TRA ONLINE E NEGOZI FISICI

Nel fascicolo emergono dichiarazioni sulla coincidenza della politica prezzi e promozioni tra sito, app e punti vendita. In particolare, nei verbali si afferma che «la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l’app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori s.r.l.». Questo elemento viene richiamato per motivare l’unitarietà della strategia commerciale e il collegamento tra le due società.

DALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PS/12804

Il percorso parte da un’attività pre-istruttoria e da una moral suasion. Il 12 luglio 2024 l’Autorità invita a rimuovere i profili di possibile scorrettezza e chiede come i prezzi sarebbero stati pubblicizzati correttamente su tutti i canali.

Seguono ulteriori richieste di informazioni tra settembre e novembre 2024, ma le iniziative adottate vengono giudicate non adeguate. Il 28 maggio 2025 viene avviata l’istruttoria PS/12804 e nello stesso giorno sono effettuati accertamenti ispettivi presso le sedi indicate nel provvedimento.

LE RILEVAZIONI SU SITO E APP E LA CONTINUITÀ DELLE PROMO

Nel testo l’Autorità elenca rilevazioni effettuate su sito e app in più date tra novembre 2024 e maggio 2025, per verificare il perdurare delle modalità di presentazione delle promozioni. L’Antitrust ricostruisce le verifiche successive alle risposte fornite nel 2024 per sostenere che l’istruttoria è stata avviata entro un termine ragionevole dalla piena conoscenza dei fatti.

I NUMERI SUL “LISTINO”: VENDITE MINIME A PREZZO PIENO

Uno dei passaggi più concreti riguarda la sproporzione tra vendite a prezzo di listino e vendite in promozione. Nel provvedimento si evidenzia che le fatture relative a vendite dei prodotti in esame a prezzo di listino a consumatori sono 51, più 5 fatture verso titolari di partita IVA, mentre le fatture a prezzi promozionali o scontati per gli stessi prodotti ammontano a diverse migliaia di pagine pdf, oltre 45 mila pagine per i soli canali online. Questo dato viene utilizzato per sostenere che il listino barrato non rappresentava il prezzo di riferimento effettivamente praticato sul mercato.

LE REFERENZE PIÙ VENDUTE E LA RILEVANZA COMMERCIALE

Nel dossier si sottolinea che alcuni prodotti citati non sono marginali nei volumi di vendita. «Ribolla Gialla Baloc» e «Vino Spumante Brut Millesimato Lunazzi» risultano venduti in quantità significative nel periodo 1 aprile 2024 – 15 maggio 2025, rispettivamente 4.810 pezzi e 16.548 pezzi, secondo la documentazione acquisita. Questo elemento viene richiamato per escludere che si tratti di casi isolati o di referenze secondarie.

L’IMPEGNO SUL “PREZZO ORDINARIO”

Nel procedimento sono richiamati anche impegni presentati dalle società. In un passaggio si legge che, sul sito, «il cosiddetto prezzo di listino sarà sostituito con l’indicazione del «prezzo ordinario», inteso come il prezzo di vendita abitualmente e usualmente praticato dalla società in assenza di promozioni». L’Autorità utilizza questa dichiarazione per rafforzare la distinzione tra prezzo effettivamente praticato e listino teorico.

PARERE AGCOM E RUOLO DEL MEZZO DIGITALE

Poiché la pratica è stata diffusa tramite sito e app, l’AGCM ha acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel provvedimento si evidenzia che il mezzo internet è idoneo a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza della comunicazione, considerata la rapidità di fruizione e la diffusività delle promozioni online.

FATTURATI 2024 E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Per determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha considerato la gravità e la durata della pratica e le dimensioni economiche delle società. Nel 2024 Bernabei Srl ha registrato ricavi superiori a 31 milioni di euro, mentre Bernabei Liquori Srl ha superato i 62 milioni di euro.

L’AGCM precisa che, ai fini deterrenti, rileva il fatturato complessivo e non solo quello riferibile alle vendite ai consumatori. La pratica è ritenuta in essere almeno dal 1° aprile 2024 e, per una parte delle condotte, ancora in corso.

DIFFIDA E ADEMPIMENTI

Nel dispositivo l’Antitrust vieta la diffusione della pratica e irroga la sanzione in solido. Le società devono comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per ottemperare alla diffida. Il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di ricorso al TAR del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI WINEMAG!