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Vini dealcolizzati e a basso tenore alcolico: chiarito uso denominazioni

IN BREVE
  • La Commissione europea ha chiarito le norme sull’etichettatura dei vini senza alcol e a basso contenuto alcolico, in particolare per i vini parzialmente dealcolizzati tra il 6% e il 9% vol.
  • La soglia del 30% di riduzione del titolo alcolometrico è cruciale per determinare la denominazione di vendita e l’uso dei claim.
  • I vini con una riduzione inferiore al 30% devono essere etichettati come “vino prodotto mediante dealcolizzazione” e non possono utilizzare termini che suggeriscano un contenuto alcolico ridotto.
  • La Commissione ha distinto tre categorie principali: vino dealcolizzato, vino a contenuto alcolico ridotto e vino prodotto mediante dealcolizzazione.
  • Queste distinzioni aiutano a evitare ambiguità e interpretazioni fuorvianti per i consumatori, soprattutto per i prodotti tra il 6% e il 9% vol.

Vino dealcolizzato, vino parzialmente dealcolizzato, vino a contenuto alcolico ridotto. La Commissione europea ha fornito un chiarimento formale sull’etichettatura e sulla presentazione dei vini senza alcol e a basso contenuto alcolico. Questo chiarimento è particolarmente importante per i vini parzialmente dealcolizzati con titolo alcolometrico finale compreso tra il 6% e il 9% vol.

Il chiarimento è stato trasmesso dalla Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale (DG AGRI) al CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins. Esso riguarda l’interpretazione delle norme introdotte con il Wine Package nell’ambito dell’OCM vitivinicola.

Secondo quanto precisato dalla Commissione, la soglia del 30% di riduzione del titolo alcolometrico rispetto al minimo previsto per la categoria di riferimento è determinante. Questa soglia stabilisce la corretta denominazione di vendita e l’uso di eventuali claim.

QUANDO NON SI PUÒ PARLARE DI “VINO A CONTENUTO ALCOLICO RIDOTTO

La Commissione chiarisce che «i prodotti vitivinicoli ottenuti a seguito di un trattamento di dealcolizzazione e con un titolo alcolometrico effettivo finale ridotto di meno del 30% rispetto al minimo della categoria di appartenenza devono essere etichettati come “vino prodotto mediante dealcolizzazione”». Inoltre: «Non possono utilizzare il termine “alcohol-reduced” né altri termini che suggeriscano un contenuto alcolico inferiore al minimo previsto per la categoria stessa».

In pratica, un vino che, dopo la dealcolizzazione, rimane all’interno dell’intervallo minimo della categoria “vino” (8,5% vol. nelle zone A e B, 9% vol. nella zona C) non può essere presentato come “vino a ridotto contenuto alcolico”. Ciò vale anche se ha subito un trattamento di rimozione parziale dell’alcol.



Vini dealcolizzati e a basso tenore alcolico: chiarito uso denominazioni per vino dealcolizzato, vino parzialmente dealcolizzato, vino a contenuto alcolico ridotto
LE TRE FASCE PREVISTE DAL WINE PACKAGE

Lo schema aggiornato del CEEV distingue chiaramente tre categorie principali:

  • Vino dealcolizzato

– Titolo alcolometrico: da 0% a 0,5% vol.
– Denominazione di vendita: vino dealcolizzato (con indicazione “0,0%” solo tra 0 e 0,05%).

  • Vino a contenuto alcolico ridotto

– Titolo alcolometrico: superiore a 0,5% vol.
– Riduzione: almeno il 30% rispetto al minimo della categoria di riferimento.
– Denominazione di vendita: vino a contenuto alcolico ridotto, con indicazione che il prodotto è ottenuto mediante dealcolizzazione.

  • Vino prodotto mediante dealcolizzazione

– Titolo alcolometrico finale: tra circa 6% e 8,5% vol. (zone A e B) o fino a 9% vol. (zona C).
– Riduzione inferiore al 30%.
– Denominazione di vendita: vino, accompagnata dall’indicazione “prodotto mediante dealcolizzazione”.
– Non sono ammessi claim che richiamino un ridotto contenuto alcolico.

UN CHIARIMENTO CON EFFETTI CONCRETI PER IL MERCATO

Il chiarimento fornito dalla Commissione europea ha un impatto diretto sulla presentazione commerciale dei vini parzialmente dealcolizzati. Questo evita sovrapposizioni tra categorie e possibili interpretazioni fuorvianti per il consumatore.

La distinzione tra vino, vino prodotto mediante dealcolizzazione e vino a contenuto alcolico ridotto diventa così più netta. Questa chiarezza è importante, soprattutto per i prodotti collocati nella fascia intermedia tra 6% e 9% vol., oggi al centro di un crescente interesse produttivo e commerciale.

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